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La nota AIFA n°78

8 agosto, 2009

Da quanto esposto nel precedente articolo, appare evidente il mio giudizio favorevole sulla nota 78 (per l’elenco delle note AIFA vedi qui), di cui riporto brevemente il principio che la ha istituita:

il sistema sanitario nazionale (SSN) fornisce gratuitamente agli aventi diritto il timololo, come terapia antiglaucomatosa di prima scelta; nel caso in cui la monoterapia con timololo fosse insufficiente o controindicata, il medico specialista può prescrivere anche le altre classi farmacologiche, in monoterapia o in associazione, ma motivandone le ragioni cliniche per consentire al paziente di usufruirne in regime di esenzione, ovvero con i costi della terapia a carico del SSN.

La nota 78 ha rappresentato un utile freno alla spesa farmaceutica nel settore del glaucoma e non ha mai limitato le possibilità decisionali del medico, né il diritto del malato a curarsi con la miglior terapia a disposizione. La nota 78 era una norma molto intelligente ed utile. Infatti, da alcuni mesi è stata sospesa. La sospensione resta subordinata al monitoraggio della spesa e alla valutazione dell’impatto economico in relazione a ogni singolo principio attivo inserito nella nota 78. Quindi, a partire dal 12 giugno fino al 12 dicembre 2009, i farmaci antiglaucoma, di cui alla nota, sono prescrivibili a carico del SSN senza le limitazioni previste dalla nota e senza l’obbligo, da parte dei medici specialisti, di effettuare diagnosi (??? – sembra ridicolo, ma è vero!) e piano terapeutico.

La nostra società professionale (SOI/AMOI), invece di utilizzare le sue risorse per impegni scientificamente più importanti, si è attivamente battuta per ottenere questo brillante risultato, inutile per l’oculista che già poteva prescrivere qualsiasi terapia ritenesse idonea per il paziente, inutile per il paziente che già poteva usufruire della miglior terapia a giudizio dello specialista, sicuramente utile per alcune aziende farmaceutiche (che comunque già guadagnano abbondantemente con gli analoghi delle prostaglandine), ma, purtroppo, dannoso per il contribuente, perché sarà il denaro pubblico a finanziare la maggiore spesa a carico del SSN.

Se la SOI/AMOI fosse stata spinta da nobili motivazioni, ispirate a garantire allo specialista la scelta  della migliore terapia disponibile da prescrivere a carico del SSN, meglio sarebbe stato un suo interesse verso la più penalizzante e meno logica nota n° 83 (in sintesi: la prescrizione dei sostituti lacrimali a carico del SSN è limitata al trattamento sintomatico dei pazienti affetti da malattia di Sjögren o fenomeno di Sjögren, ovvero sindrome sicca in corso di patologia autoimmune) che pone forti limitazioni al paziente affetto da generica sindrome dell’occhio secco e su cui cade per intero il costo del trattamento.

Io sono favorevole alla nota AIFA n° 78 e spero sia ripristinata al termine del periodo di sospensione.

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  1. 9 settembre, 2009 16:15

    Complimenti, tutto il blog è interessante.
    sarà uno dei miei preferiti.
    Grazie.

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